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LO STATUTO Art. 1 É costituita l’Associazione Mogli Medici Italiani (A.M.M.I.). L’associazione è retta dalle norme del presente statuto e da quelle di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. Essa è aperta a tutte le mogli e le vedove dei medici italiani e dei laureati in odontoiatria che ne facciano richiesta. Art. 2 L’Associazione è apartitica ed aconfessionale e non persegue finalità di lucro. Si propone compiti morali, sociali, culturali, assistenziali e previdenziali per la tutela della donna in generale ed in modo più specifico della moglie del medico e dei familiari a carico del medico. Il compito sociale si esplica: 1) stabilendo più stretti contatti fra le famiglie dei Sanitari; 2) promuovendo a scopo comparativo, promozionale e propositivo lo studio della situazione della donna in generale e della moglie del medico in particolare nei confronti della società e del lavoro nella dimensione italiana e straniera; 3) assumendo, in stretta collaborazione con i medici, iniziative nel campo dell’educazione e della prevenzione sanitaria della popolazione. Il compito culturale si esplica promuovendo il costante miglioramento della preparazione della moglie del medico mediante corsi di aggiornamento, conferenze, manifestazioni culturali in genere. I compiti previdenziali ed assistenziali saranno assolti sostenendo l’azione in favore degli orfani di Sanitari favorendo il sorgere di iniziative per la realizzazione di case albergo per medici e familiari di medici: coadiuvando altresì iniziative socio sanitarie nell’ambito della riforma sanitaria. Art. 3 La sede dell’Associazione è fissata presso la residenza della Presidente Nazionale. Art. 4 Ogni iscritta è tenuta all’osservanza dello Statuto e del Regolamento e delle linee programmatiche e operative dell’Associazione. Ella è inoltre tenuta al versamento di una quota annua il cui ammontare viene stabilito dalla Assemblea Generale, nei termini di tempo e con le modalità previste dal regolamento. Art. 5 Sono Organi Istituzionali dell’Associazione: – La Sezione Provinciale; Il Comitato Esecutivo elegge nel suo seno: la Presidente Nazionale, la Vice-Presidente, la Segretaria, la Tesoriera. Art. 6 Ogni Iscritta è tenuta a comportarsi con il senso di solidarietà, di colleganza e di amicizia che caratterizzano l’Associazione e deve osservare le norme che ne regolano la vita. Art. 7 L’Associazione Mogli Medici Italiani ha per organo ufficiale un Notiziario periodico, pubblicato a cura del Comitato Esecutivo che ne nomina il Direttore responsabile. Egli partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con diritto di parola e con voto consultivo. Ogni iscritta in regola con il pagamento delle quote sociali è di diritto e senza altro contributo, abbonata al notiziario. Art. 8 La Past-Presidente Nazionale esprime la continuità dell’Associazione ed è componente dell’Esecutivo Nazionale, durante il triennio o doppio triennio immediatamente successivo alla cessazione del suo incarico di Presidente. Trascorso tale periodo perde il diritto di far parte dell’Esecutivo Nazionale, ma mantiene il titolo di Past-Presidente. Art. 9 Il Patrimonio dell’A.M.M.I., distintamente in sede nazionale o di sezione è costituito: a) dalle quote sociali; In caso di scioglimento dell’Associazione in Sede Nazionale o di Sezione, il patrimonio non potrà in alcun modo essere diviso fra le Associate, ma verrà interamente destinato a finalità di utilità generale, deliberate a maggioranza semplice nelle rispettive ultime Assemblee Generali, che nomineranno inoltre uno o più liquidatori. Art. 10 Le norme che regolano, secondo il presente Statuto, la formazione, la vita e l’attività degli Organi Istituzionali e del Notiziario, sono contenute nel Regolamento. Art. 11 Il presente Statuto, quale risulta dal testo approvato il 16 Novembre 1980 e successivamente, dalle Assemblee Generali Straordinarie, è aggiornato al 14 Maggio 2000 con conseguente entrata in vigore. |