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SEDE: c/o Ordine dei Medici e Odontoiatri-Via Settevalli 131/F- 06124 PERUGIA-tel. 0755000214



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LO STATUTO



Art. 1

É costituita l’Associazione Mogli Medici Italiani (A.M.M.I.). L’associazione è retta dalle norme del presente statuto e da quelle di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. Essa è aperta a tutte le mogli e le vedove dei medici italiani e dei laureati in odontoiatria che ne facciano richiesta.

Art. 2

L’Associazione è apartitica ed aconfessionale e non persegue finalità di lucro. Si propone compiti morali, sociali, culturali, assistenziali e previdenziali per la tutela della donna in generale ed in modo più specifico della moglie del medico e dei familiari a carico del medico. Il compito sociale si esplica: 1) stabilendo più stretti contatti fra le famiglie dei Sanitari; 2) promuovendo a scopo comparativo, promozionale e propositivo lo studio della situazione della donna in generale e della moglie del medico in particolare nei confronti della società e del lavoro nella dimensione italiana e straniera; 3) assumendo, in stretta collaborazione con i medici, iniziative nel campo dell’educazione e della prevenzione sanitaria della popolazione. Il compito culturale si esplica promuovendo il costante miglioramento della preparazione della moglie del medico mediante corsi di aggiornamento, conferenze, manifestazioni culturali in genere. I compiti previdenziali ed assistenziali saranno assolti sostenendo l’azione in favore degli orfani di Sanitari favorendo il sorgere di iniziative per la realizzazione di case albergo per medici e familiari di medici: coadiuvando altresì iniziative socio sanitarie nell’ambito della riforma sanitaria.
Si esplicano inoltre attraverso la ricerca delle migliori soluzioni per il riconoscimento giuridico, da parte degli Organi ufficiali dello Stato, del lavoro della moglie collaboratrice di studio professionale medico e l’aggiornamento delle pratiche occorrenti al conseguimento di pensioni o altre forme assistenziali. L’Associazione studia e stabilisce i modi e i mezzi piu’ idonei per raggiungere gli scopi sopra citati.

Art. 3

La sede dell’Associazione è fissata presso la residenza della Presidente Nazionale.

Art. 4

Ogni iscritta è tenuta all’osservanza dello Statuto e del Regolamento e delle linee programmatiche e operative dell’Associazione. Ella è inoltre tenuta al versamento di una quota annua il cui ammontare viene stabilito dalla Assemblea Generale, nei termini di tempo e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 5

Sono Organi Istituzionali dell’Associazione:

– La Sezione Provinciale;
– La Sezione con almeno 20 iscritte fondata in città non capoluogo di Provincia;
– Il Consiglio Nazionale composto dalle Presidenti di Sezione;
– Il Comitato Esecutivo composto da 14 elette dal Congresso e dalla immediata Past-Presidente;
– La Presidente Nazionale;
– La Assemblea Generale;
– Il Congresso Nazionale;
– Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
– Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Comitato Esecutivo elegge nel suo seno: la Presidente Nazionale, la Vice-Presidente, la Segretaria, la Tesoriera.

Art. 6

Ogni Iscritta è tenuta a comportarsi con il senso di solidarietà, di colleganza e di amicizia che caratterizzano l’Associazione e deve osservare le norme che ne regolano la vita.

Art. 7

L’Associazione Mogli Medici Italiani ha per organo ufficiale un Notiziario periodico, pubblicato a cura del Comitato Esecutivo che ne nomina il Direttore responsabile. Egli partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con diritto di parola e con voto consultivo. Ogni iscritta in regola con il pagamento delle quote sociali è di diritto e senza altro contributo, abbonata al notiziario.

Art. 8

La Past-Presidente Nazionale esprime la continuità dell’Associazione ed è componente dell’Esecutivo Nazionale, durante il triennio o doppio triennio immediatamente successivo alla cessazione del suo incarico di Presidente. Trascorso tale periodo perde il diritto di far parte dell’Esecutivo Nazionale, ma mantiene il titolo di Past-Presidente.

Art. 9

Il Patrimonio dell’A.M.M.I., distintamente in sede nazionale o di sezione è costituito:

a) dalle quote sociali;
b) dalle contribuzioni pubbliche o private;
c) da lasciti o donazioni (nel caso di accettazione si dovrà fare istanza per ottenere il riconoscimento giuridico).

In caso di scioglimento dell’Associazione in Sede Nazionale o di Sezione, il patrimonio non potrà in alcun modo essere diviso fra le Associate, ma verrà interamente destinato a finalità di utilità generale, deliberate a maggioranza semplice nelle rispettive ultime Assemblee Generali, che nomineranno inoltre uno o più liquidatori.

Art. 10

Le norme che regolano, secondo il presente Statuto, la formazione, la vita e l’attività degli Organi Istituzionali e del Notiziario, sono contenute nel Regolamento.

Art. 11

Il presente Statuto, quale risulta dal testo approvato il 16 Novembre 1980 e successivamente, dalle Assemblee Generali Straordinarie, è aggiornato al 14 Maggio 2000 con conseguente entrata in vigore.